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UNICO 2009

Le perdite si scontano, ma solo con Unico 2009

di Gianfranco Ferranti

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18 maggio 2009

In sede di compilazione di Unico 2009 i contribuenti devono fare i conti con alcune novità riguardanti le perdite d'impresa e quelle di lavoro autonomo.
Le novità riguardano, in particolare, le perdite:
- d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo;
- attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ai soci società di capitali ed enti commerciali residenti;
- prodotte anteriormente al l'ingresso nel regime dei contribuenti "minimi" e generatesi in vigenza dello stesso regime.

Le perdite d'impresa in contabilità semplificata e quelle di lavoro autonomo possono essere portate in diminuzione dai redditi che concorrono a formare il reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.
In relazione alle perdite realizzate nel 2006 e nel 2007 era stato, invece, precedentemente previsto che le stesse potessero essere computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti negli stessi periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi (equiparandone la disciplina a quella delle perdite delle imprese in contabilità ordinaria).
Le perdite realizzate da imprese o esercenti arti e professioni che si avvalgono del nuovo regime dei minimi possono, invece, essere riportate in avanti (si veda l'intervento in basso).
Va posta, di conseguenza, particolare attenzione, in sede di compilazione di Unico 2009, anche alla gestione delle perdite "riportate a nuovo" riferite agli esercizi 2006 e 2007. Nel caso, ad esempio, di un'impresa in contabilità semplificata, con perdite riportabili prodotte nel 2006 (pari a 200) e nel 2007 (pari a 350), qualora la stessa realizzi nel 2008 un'ulteriore perdita d'impresa di 100, potrà utilizzare in sede di Unico 2009 unicamente quest'ultima perdita per compensare gli eventuali altri redditi prodotti nel periodo d'imposta e dovrà ulteriormente riportare a nuovo le perdite del 2006 e 2007.
Ipotizzando, invece, che la stessa impresa realizzi nel 2008 un reddito pari a 300, lo stesso, in sede di Unico 2009, può essere compensato con la perdita relativa al 2006 (200) e parte di quella 2007 (100), riportando, quindi, a nuovo la parte restante della perdita 2007 (pari a 250).
Al riguardo sono state fornite istruzioni alquanto scarne in merito alla compilazione del quadro RG. Invece, nelle istruzioni relative ai prospetti di gestione delle perdite del quadro RS è stato precisato che le perdite indicate nelle colonne 4 e 5 del rigo RS12 (cioè le eccedenze di perdite d'impresa non compensate nell'anno prodotte nei periodi 2006 e 2007) e «nella colonna 1 del rigo RS13» (cioè le perdite riportabili senza limiti di tempo relative al 2008) «possono riguardare perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali indicate nel quadro RG e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice» indicate nel quadro RH, Sezione I – codice 3 – (cioè quelle in contabilità semplificata).
In base al tenore letterale delle istruzioni sembrerebbe, quindi, che le imprese in contabilità semplificata possano riportare in avanti, oltre alle perdite degli anni 2006 e 2007, anche quelle del 2008, se relative ai primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione e a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.
Si ritiene, però, più plausibile che si tratti di un refuso delle istruzioni, nelle quali è stata erroneamente menzionata la colonna 1 anziché la colonna 2 del rigo RS13 (nella quale vanno indicate anche le perdite riportabili senza limiti di tempo eventualmente prodotte nel 2006 e nel 2007): parrebbe, infatti, alquanto strano che non sia stato fatto rinvio a tali perdite, il cui il riporto appare indubitabile.
Inoltre nell'appendice delle istruzioni per la compilazione del terzo fascicolo di Unico 2009 - Persone fisiche è stato precisato, con riguardo alle perdite riportabili senza limiti di tempo, che le relative regole si applicano anche a quelle derivanti dal regime dei contribuenti minimi nonché «dall'attività d'impresa in contabilità semplificata o di lavoro autonomo se prodotte negli anni 2006 e/o 2007».

18 maggio 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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